tassazione di atti con plurime rinunzie ad eredità


 

prot. 05.04.2001, Prot. n. 10548, Amm. Finanziaria

 

L’argomento in esame sottintende il concetto di "connessione" ex art. 21, T.U. n. 131/1986.

L’Amministrazione Finanziaria esclude che le contestuali rinunzie, operate nello stesso atto pubblico (innanzi al notaio o al cancelliere del Tribunale competente) da più coeredi, possano essere considerate disposizioni necessariamente connesse, dal momento che si tratta di negozi giuridici unilaterali non recettizi, nei quali si manifesta la volontà personale di ciascun coerede (v. Risoluzione D.R.E. Liguria n. 36927 del 4.01.1995); conseguentemente, devono applicarsi tante imposte fisse quanti sono i rinuncianti.

I Notai dissentono da tale interpretazione, individuando l’elemento di connessione tra le varie rinunzie nell’unicità dell’eredità cui le stesse si riferiscono e segnalano, inoltre, che nel caso di rinunzie dinanzi al cancelliere gli uffici applicano una sola imposta di registro, sul presupposto che si tratti dello stesso atto giudiziario.

I rappresentanti dell’Amministrazione Finanziaria ritengono che una simile disparità di trattamento fiscale sia assolutamente ingiustificata e che, pertanto, anche in questo caso debbano applicarsi più imposte fisse di registro.

Infine, poiché non esistono sulla materia esaminata direttive degli Uffici Centrali, si propone ai signori Notai di avanzare apposito quesito.